Spese ammissibili
2.1 Sono ammissibili le
spese relative all’acquisto di beni strumentali, strettamente pertinenti all’attività esercitata nell’unità locale
cui sono destinati e oggetto di ammortamento, individuati dalla tabella dei coefficienti
di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988,
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2
febbraio 1989 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al
“Gruppo XIX” e alle “Attività non precedentemente specificate”, di seguito
elencati:
GRUPPO XIX –
“Alberghi, ristoranti, bar e attività affini”
1)
Mobili e arredamento
2)
Biancheria
3)
Attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di
cucina, ecc.)
4)
Impianti generici (riscaldamento, condizionamento)
5)
Impianti specifici (igienici, cucina, frigorifero,
ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili)
6)
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici
7)
Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico,
pesatura, ecc.
8)
Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso
frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)
9)
Stigliatura (scaffalature)
10)
Arredamento
11)
Banconi blindati o con cristalli blindati
12)
Impianti di allarme, di ripresa fotografica,
cinematografica e televisiva
13)
Impianti interni speciali di comunicazione e
telesegnalazione
14)
Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle
acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici
15)
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio
16)
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici
17)
Programmi informatici
18) Sistemi di pagamento con moneta elettronica
19) Beni per la prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.